Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 30 mag 2018
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell' della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto l', commi 5 e 12, della legge 28 gennaio 2016, n. 11;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 111, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'Autorità nazionale anticorruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, dello stesso decreto legislativo in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità e che con il medesimo decreto, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità;
Visto l'articolo 111, comma 2, secondo periodo del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione delle attività di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma 2, secondo criteri di trasparenza e semplificazione;
Visto l'articolo 101, comma 6-bis, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto;
Visto l'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, del medesimo articolo, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017;
Visto l'articolo 216, comma 17 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi dello stesso decreto legislativo operano la ricognizione delle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore;
Vista la iniziale proposta dell'Autorità nazionale anticorruzione, acquisita al protocollo numero 24904 del 24 giugno 2016;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22 luglio 2016;
Vista la nota dell'Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 0119526 dell'8 agosto 2016, relativa alle citate note del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2282/2016, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 19 ottobre 2016;
Viste le proposte dell'Autorità nazionale anticorruzione, trasmesse con note della medesima Autorità prot. n. 0185848 del 15 dicembre 2016 e prot. n. 0107787 del 15 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00360/2018 espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 23 gennaio 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota dell'Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 18130 del 27 febbraio 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. n. 7084 del 27 febbraio 2018, ai sensi del citato , comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;
b) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
c) «disposizioni di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto;
d) «ordini di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni;
e) «RUP», il responsabile unico del procedimento;
f) «programma di esecuzione dei lavori», il documento che l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2018-03-07;49#art-1