Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 17 lug 2018
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 febbraio 2018
Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 220
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2018-02-06;82#art-4