Art. 4
Misure per il commercio e la vendita
In vigore dal 1 mag 2018
1. Ai fini del commercio e della vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, ad esclusione di quelli ricadenti nella categoria dei PFnPO, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, nonché le disposizioni di cui all', commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 10, commi 1 e 3, e all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
2. Il rivenditore di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, sia PFnPE che PFnPO, nel locale adibito alla vendita al dettaglio dei suddetti prodotti, è tenuto ad apporre apposita cartellonistica ai fini dell'informazione all'utilizzatore non professionale.
3. Detta cartellonistica contiene le informazioni generali che il rivenditore è tenuto a fornire all'atto della vendita, ai sensi del citato decreto legislativo n. 150 del 2012, articolo 10, comma 3, sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, sui pericoli connessi all'esposizione ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.
4. Il rivenditore può fornire, altresì, all'acquirente indicazioni adeguate sulla taglia da acquistare più adatta alle sue esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell'estensione dell'area, in quantitativi non eccedenti il reale fabbisogno.
5. Nel caso in cui l'autorizzazione di un PFnPE o di un PFnPO sia stata oggetto di modifica, di revoca o altro provvedimento che abbia previsto la possibilità di impiego per un periodo limitato, il rivenditore è tenuto a fornire all'acquirente le informazioni pertinenti e, ove disposto, copia della nuova etichetta o foglio illustrativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2018-01-22;33#art-4