Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 2 gen 2018
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» e, in particolare, l', comma 1, lettere a) e b), concernente l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 290, comma 4;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa», che stabilisce valori limite atmosferici da non superare per alcuni inquinanti tra cui il materiale particolato PM10 e PM2.5 ed il biossido di azoto;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2010/30/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante «Regolamento recante i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari a norma dell', comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2016, n. 51, recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili» e, in particolare, l'allegato I che rinvia, ai fini dell'accesso agli incentivi ivi previsti, al rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto l'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto il 19 dicembre 2013 dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e, in particolare, l', comma 1, lettera a), che prevede l'impegno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituire un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti designati dallo stesso Ministero e dai Ministeri dello sviluppo economico e della salute e dalle Regioni e Province autonome del Bacino Padano, finalizzato a svolgere un'istruttoria per favorire un celere e condiviso processo di elaborazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto direttoriale prot. DVA-DEC-2014-0000055 del 10 marzo 2014 di istituzione del gruppo di lavoro;
Visti gli esiti dell'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro, contenuti in un apposito documento acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota dell'11 marzo 2015;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 26 settembre 2016;
Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 18 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 18 novembre 2016;
Vista la notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.
2. I produttori che intendono richiedere la certificazione ambientale osservano le disposizioni del presente regolamento.
3. Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del presente regolamento le seguenti categorie di generatori di calore, conformi alle norme UNI EN associate a ciascuna categoria ed alle successive modifiche di tali norme:
a) camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
b) caminetti aperti: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
c) stufe a legna: UNI EN 13240 - stufe a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
d) stufe ad accumulo: UNI EN 15250 - apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - requisiti e metodi di prova;
e) cucine a legna: UNI EN 12815 - termocucine a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
f) caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 - caldaie per riscaldamento - parte 5: caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - terminologia, requisiti, prove e marcatura;
g) stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe: UNI EN 14785 - apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - requisiti e metodi di prova.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2017-11-07;186#art-1