Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 5 gen 2018
1. Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai percorsi di alternanza scuola lavoro svolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 novembre 2017 Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Fedeli Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2318
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2017-11-03;195#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie (Art. 7 Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalita' di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.) — Testo vigente | Portale Normativo