Art. 7
Disposizioni transitorie
In vigore dal 5 gen 2018
1. Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai percorsi di alternanza scuola lavoro svolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 novembre 2017
Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Fedeli
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2318
Storico versioni
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