Capo I

Art. 3

Stazioni appaltanti all'estero

In vigore dal 4 apr 2024
Stazioni appaltanti ed enti concedenti all'estero 1. Ciascuna sede estera è stazione appaltante e può affidare contratti di concessione. Il MAECI, d'intesa con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, può attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza, anche limitatamente ad un'area geografica o a specifiche tipologie di contratti. 2. I centri interservizi amministrativi di cui all' del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito del Paese dove hanno sede per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, salva la possibilità per il Ministero di disporre la centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori contratti, anche in relazione a specifiche iniziative o aree geografiche. 2-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 3, i contratti di qualsiasi importo volti a individuare gli intermediari commerciali con cui cooperare per la presentazione delle domande di visti di circolazione e di soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero, anche avvalendosi di una centrale di committenza iscritta nell'elenco di cui all'articolo 63 del codice. In casi eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, può autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi 1, secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o più contratti di cui al primo periodo. 3. Nel rispetto delle direttive europee, la sede estera può stipulare con rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio o con delegazioni del Servizio europeo di azione esterna intese per la centralizzazione dell'acquisizione di forniture, servizi e lavori.

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Stazioni appaltanti all'estero (Art. 3 Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) — Testo vigente | Portale Normativo