Art. 9

Rientro anticipato al lavoro

In vigore dal 13 gen 2018
1. Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo. 2. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
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urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.funzione.pubblica:decreto:2017-10-17;206#art-9

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