Art. 1
Definizioni
In vigore dal 25 gen 2018
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l' della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare:
il comma 195, che riconosce alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo altresì che il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
il comma 196, che, ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, demanda a uno o più regolamenti da adottare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi per i fini di cui al comma 195, nonché delle specifiche modalità attuative;
il comma 197, ai sensi del quale le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» e al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», missione «Soccorso civile», dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» il quale ha ridisciplinato la materia già disciplinata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiamato nel citato comma 195 della legge n. 190 del 2014, ed ha abrogato quel decreto legislativo n. 163 del 2006;
Visto in particolare, l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplina i contratti di sponsorizzazione e i contratti ad essi assimilabili;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica, datati 24 aprile 1982, nn. 335, 337 e 338, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, l'ordinamento del personale che espleta funzioni di polizia, l'ordinamento del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni, recante il «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell', comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001 n. 208, recante «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell' della legge 31 marzo 2001, n. 78»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2012, n. 159;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante «Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141, «Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, recante «Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 19 gennaio 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «denominazioni», i nomi anche sotto forma di logo, che identificano la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero quei reparti, gruppi, strutture ed enti che, per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico e culturale concorrendo a esprimerne il prestigio;
b) «stemma», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il contrassegno della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dei singoli reparti, enti, gruppi, strutture in cui sono organizzati, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a reparti, enti, gruppi e strutture soppressi;
c) «emblema», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico, che costituisce il contrassegno di distinzione della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture in cui sono organizzati, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a reparti, enti, gruppi e strutture soppressi;
d) «segno distintivo », il fregio o altro elemento distintivo, anche recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza dell'operatore a un reparto, ente o struttura della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche storico, ovvero la sua specifica professionalità, quali, a titolo esemplificativo, gli scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo, i caschi, gli omerali e le uniformi per foggia e colore;
e) «Soggetto istituzionale titolare dei simboli»: il Dipartimento della pubblica sicurezza o la Polizia di Stato, nonché il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) «licenziatario», il soggetto, pubblico o privato, al quale il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile consentono l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente regolamento.
Storico versioni
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