Art. 8

Rotte marittime ammissibili al contributo

In vigore dal 13 dic 2017
1. Ai sensi dell' comma 2, sono considerate rotte ammissibili gli itinerari marittimi per ciascuno dei quali viene altresì indicato il corrispondente tratto chilometrico stradale incentivabile, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. In caso di progetti che prevedano l'istituzione di nuovi servizi su nuove rotte, il numero dei chilometri sottratti alla rete stradale utili al calcolo del contributo è quantificato prendendo come riferimento il percorso stradale sul territorio nazionale evitato tra il porto di origine ed il porto di destinazione. Il numero dei chilometri per il suddetto calcolo è pubblicato con successivo decreto del direttore generale per il trasporto stradale e l'intermodalità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2017-09-13;176#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rotte marittime ammissibili al contributo (Art. 8 Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Marebonus».) — Testo vigente | Portale Normativo