Art. 4
Commissione nazionale
In vigore dal 24 lug 2020
1. Con decreto del Ministro è costituita, presso il Ministero, un'unica Commissione nazionale, tenuta al più rigoroso segreto d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, anche in quiescenza, con funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui all', ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale.... La Commissione si riunisce presso la sede istituzionale del Ministero o presso altra sede istituzionale resa disponibile da un ateneo, indicata dal presidente e previamente autorizzata dal Ministero.
2. Nel caso in cui, in attuazione dell', comma 4, la predisposizione dei quesiti sia affidata dal Ministero ad una unica Commissione nazionale composta da professori universitari, anche in quiescenza, le funzioni della Commissione nazionale di cui al presente articolo, elencate al successivo , sono assorbite dalla Commissione preposta alla predisposizione dei quesiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2017-08-10;130#art-4