Capo I
Art. 3
Controlli
In vigore dal 18 set 2017
1. Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli casuali o a richiesta;
c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.
2. In sede di controlli sugli strumenti di misura non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli già previsti nelle approvazioni di modello nazionali, CEE e nei certificati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati, ferma restando la possibilità di apporre ulteriori sigilli facoltativi da parte dell'installatore.
3. I controlli casuali o a richiesta di cui al comma 1, lettera b), si effettuano su tutti gli strumenti di misura ivi compresi quelli già in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 2007.
4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente regolamento, possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche.
5. Mediante accordi procedimentali stipulati dal Ministero dello sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e con l'organismo nazionale di accreditamento autorizzato, sono adottate le opportune intese per coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi e per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei titolari degli strumenti di misura o degli organismi che effettuano la verificazione periodica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-04-21;93#art-3