Capo II

Art. 3

Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione

In vigore dal 8 apr 2017
1. I consigli dell'ordine possono, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. 2. La costituzione avviene con delibera del consiglio dell'ordine contenente l'atto costitutivo e lo statuto che dovrà indicare: a) la denominazione della struttura; b) lo scopo; c) la sede; d) i criteri per l'adozione del regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi. 3. La delibera di cui al comma 2 è pubblicata sul sito internet del consiglio dell'ordine.
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Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione (Art. 3 Regolamento sulle modalita' di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo