Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 19 gen 2017
1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di apposito monitoraggio degli effetti dallo stesso prodotti, si procede all'aggiornamento dello stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2016-11-10;248#art-4