Titolo I

Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 2 mar 2017
1. Il presente decreto si applica ai residui di produzione, come definiti dall', comma 1, lettera b) e non si applica: a) ai prodotti, come definititi all', comma 1, lettera a); b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) ai residui derivanti da attività di consumo. 2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
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Ambito di applicazione (Art. 3 Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.) — Testo vigente | Portale Normativo