Titolo I
Art. 3
Ambito di applicazione
In vigore dal 2 mar 2017
1. Il presente decreto si applica ai residui di produzione, come definiti dall', comma 1, lettera b) e non si applica:
a) ai prodotti, come definititi all', comma 1, lettera a);
b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) ai residui derivanti da attività di consumo.
2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-10-13;264#art-3