Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 nov 2016
1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) «piano di emergenza esterna»: il piano di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; b) «popolazione»: le persone fisiche o giuridiche, singole e associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano portatori di un interesse concreto e qualificante alle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna.
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