Art. 4

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 20 ott 2016
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Disposizioni finanziarie (Art. 4 Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall'Allegato I, paragrafo 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo