Art. 3

Commissione di valutazione e giudizio di idoneità

In vigore dal 11 ago 2016
1. Il giudizio di idoneità è formulato sulla base della valutazione dei titoli di cui al precedente da una Commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Commissione è composta da tre membri. La partecipazione alla Commissione di valutazione non dà diritto a compensi. Il Presidente è scelto tra gli appartenenti alle magistrature amministrative o contabili ed i restanti due componenti tra: a) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risultino aver maturato una concreta esperienza professionale, per almeno quattro anni, in materia di tutela delle aree protette e della biodiversità; b) professori universitari in discipline naturalistico-ambientali. 2. La valutazione dei titoli, ai fini del giudizio di idoneità, è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento ed aggiornato ogni quattro anni, nel quale sono individuati, in particolare, i criteri di valutazione e sono stabiliti i punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli di cui all'. Le modalità di valutazione dei titoli possono essere integrate nel bando di cui all'. 3. Sono iscritti all'Albo coloro che riportano, per ciascuna categoria di titoli - di studio, di servizio e scientifici - un punteggio non inferiore a quello minimo previsto dal bando e, complessivamente, un punteggio pari alla somma dei punteggi minimi assegnabili a ciascuna categoria di titoli.
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Commissione di valutazione e giudizio di idoneità (Art. 3 Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.) — Testo vigente | Portale Normativo