Art. 1
Modifica dell'allegato {C} alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
In vigore dal 21 lug 2016
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e, in particolare, l'articolo 38, comma 1, che stabilisce che è possibile prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento, le condizioni climatiche locali, come, ad esempio, la rigidità del clima e il bisogno di riscaldamento, nella misura in cui influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore;
Vista la direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE ed individua un fattore climatico di correzione per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani (cosiddetta formula R1);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, la nota 4 dell'allegato C alla Parte Quarta;
Visto l'articolo 264, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che «Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2013 recante «Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 agosto 2013, n. 193, che, nelle more dell'emanazione, a livello europeo, di misure di attuazione del citato articolo 38, comma 1 della direttiva 2008/98/CE, ha individuato un fattore di correzione fra quelli proposti nel documento «Energy recovery Efficiency in Municipal Solid Waste-to-Energy plants in relation to local climate conditions», redatto, nel maggio 2012, su incarico della Commissione europea, da ESWET (European Suppliers of Waste to Energy Technology) al fine di definire fattori climatici correttivi per gli inceneritori da applicare in ambito europeo;
Considerato che, a seguito della adozione del citato decreto 7 agosto 2013, la Commissione europea, ad ottobre 2013, ha proceduto all'apertura del caso EU-PILOT 5714/13/ENVI, invitando il Governo italiano a modificarlo. EU-PILOT chiuso negativamente in data 8 maggio 2014;
Vista la preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che «alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento giuridico....» sia data attuazione «con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Considerato che la direttiva 2015/1127 individua un fattore climatico di correzione diverso da quello adottato nel citato decreto 7 agosto 2013 e pertanto è necessario adeguare la normativa italiana alla direttiva 2015/1127/UE;
Acquisito ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere favorevole reso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. USSDPE - 831 del 24 febbraio 2016;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 giugno 2015;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) reso con nota 43849 del 6 ottobre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 28 gennaio 2016 prot. n. 1979;
Adotta
il seguente regolamento
Modifica dell'allegato «C» alla Parte Quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. La nota dell'allegato «C» alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituita dalla nota dell'allegato 1 al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-05-19;134#art-1