Art. 3
Clausola di corrispondenza
In vigore dal 27 mag 2016
1. I riferimenti alla specialità «motorizzazione» di cui all', contenuti in norme o in atti amministrativi, sono da intendersi relativi alla specialità «motorizzazione terrestre, aerea e navale».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2016-04-05;66#art-3