Titolo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 8 giu 2016
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la Parte Quarta; Visto l'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale»; Visto l', comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l', comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e, in particolare, l'articolo 14-bis; Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l', che disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 30 aprile 2014, recante «Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; Visto l', comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ai sensi del quale: «Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 15 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 2015, recante «Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale dello Stato»; Considerato quanto emerso dalle consultazioni delle associazioni di categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all', comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, con legge 30 ottobre 2013, n. 125; Considerati gli esiti delle interlocuzioni stabilite con l'Agenzia per l'Italia digitale relative alle verifiche tecniche e alla congruità dei costi afferenti alla semplificazione ed ottimizzazione del sistema SISTRI, alla stregua di quanto disposto dal citato articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Acquisiti gli assensi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resi in data 17 dicembre 2015; Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 5 novembre 2015 e del 14 gennaio 2016; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 0002742/GAB del 4 febbraio 2016; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrate con le seguenti: a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è eventualmente delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del sistema; c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate a qualsiasi titolo nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente, a tempo pieno, a tempo parziale, anche se temporaneamente assente. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino; d) «dispositivo»: il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonché il dispositivo USB per l'interoperabilità di cui all'; e) «operatore»: il soggetto obbligato ad aderire al SISTRI, nonché il soggetto che aderisce al SISTRI su base volontaria; f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) «titolare del dispositivo»: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria; h) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica del dispositivo USB e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilità; i) «unità locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva l'obbligo o la facoltà di adesione al SISTRI; l) «unità operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-03-30;78#art-1

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Definizioni (Art. 1 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilita' dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo