Art. 2

Individuazione delle categorie professionali

In vigore dal 16 mar 2016
1. I liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali: ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; ordine degli assistenti sociali; ordine degli attuari; ordine nazionale dei biologi; ordine dei chimici; ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; ordine dei geologi; ordine degli ingegneri; ordine dei tecnologi alimentari; ordine dei consulenti del lavoro; ordine dei medici chirurghi e odontoiatri; ordine dei medici veterinari; ordine degli psicologi; ordine degli spedizionieri doganali; collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati; collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati; collegio dei geometri e geometri laureati.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-02-04;23#art-2

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