Art. 1
Identificazione degli apparecchi per uso estetico
In vigore dal 12 gen 2016
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante disciplina dell'attività di estetista;
Visti gli della citata legge n. 1 del 1990, secondo cui l'attività di estetista comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, e può essere svolta anche con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla medesima legge, subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi prevista;
Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990, secondo cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, adotta, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico - dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla predetta legge, e aggiorna, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, il medesimo elenco;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, recante regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista ed, in particolare, l'articolo 4 recante «Aggiornamento dell'elenco degli apparecchi elettromeccanici e adeguamento al presente decreto», in cui al comma 2 è previsto che l'allegato 2 può essere modificato, a seguito di acquisizioni tecnico - scientifiche, anche indipendentemente da modifiche all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1;
Vista la sentenza n. 1417/2014 con la quale il Consiglio di Stato, sezione sesta, accogliendo l'appello relativamente ai profili afferenti al difetto di istruttoria e motivazione dell'impugnato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 110 del 2011, ha annullato le disposizioni regolamentari nelle parti in cui non includono, o includono con ingiustificate limitazioni, dall'uso corrente degli esercenti la professione di estetista gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati al punto 7 delle premesse della pronuncia stessa;
Considerata la necessità di procedere all'esecuzione della sentenza n. 1417/2014 del Consiglio di Stato, riadattando, previa rinnovata istruttoria, le disposizioni regolamentari parzialmente annullate, nonché, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, la necessità di provvedere ad un ulteriore aggiornamento dell'elenco allegato alla legge, come già modificato all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110;
Considerata la necessità di procedere alla riadozione ed all'adeguamento dell'allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, sia in relazione al predetto aggiornamento dell'elenco che in relazione alla predetta sentenza ed alle nuove acquisizioni tecnico - scientifiche;
Sentite le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità di cui alla Sessione XLVII Sezioni Congiunte II e V della Seduta del 23 aprile 2013 e della Seduta del 9 luglio 2013, nonché l'ulteriore parere del Consiglio Superiore di Sanità di cui alla Sessione L, Sezioni Congiunte II e V della Seduta del 13 gennaio 2015;
Esperita la procedura prevista dalla direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 17 luglio 2015, protocollo n. 16693;
Adotta
il seguente regolamento:
Identificazione degli apparecchi
per uso estetico
1. L'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sostituisce l'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2015-10-15;206#art-1