Art. 3

In vigore dal 26 dic 2015
1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purchè garantiscano un livello equivalente di protezione della salute. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 agosto 2015 Il Ministro: Lorenzin Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4367
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urn:nir:ministero.salute:decreto:2015-08-06;195#art-3

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