Art. 3
In vigore dal 26 dic 2015
1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purchè garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 agosto 2015
Il Ministro: Lorenzin
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4367
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2015-08-06;195#art-3