Art. 4
Accertamenti sulla prestazione del lavoro di pubblica utilità
In vigore dal 3 lug 2015
Accertamenti sulla prestazione del lavoro
di pubblica utilità
1. Nelle convenzioni sono regolati gli aspetti organizzativi inerenti gli accertamenti sulla regolarità della prestazione non retribuita effettuati dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente per l'esecuzione del provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova tramite un funzionario incaricato.
2. L'ente ospitante, attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili al funzionario incaricato tutte le informazioni richieste, compresa la visione e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.
3. Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività durante l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, l'ufficio di esecuzione penale esterna, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, proponendo, se possibile, un diverso ente per la prosecuzione della prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il giudice decide ai sensi dell'articolo 464-quinquies, comma 3, del codice di procedura penale.
4. Nelle relazioni periodiche e conclusive sull'andamento della messa alla prova di cui all'articolo 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce anche della regolarità della prestazione del lavoro di pubblica utilità. In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento della prestazione, ne dà immediata comunicazione al giudice, per la decisione di cui all'articolo 168-quater del codice penale.
Storico versioni
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