Art. 3

Svolgimento delle prestazioni di lavoro di pubblica utilità

In vigore dal 3 lug 2015
Svolgimento delle prestazioni di lavoro di pubblica utilità 1. Nelle convenzioni di cui all' le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell', comma 1, si impegnano a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture necessarie all'espletamento delle attività stabilite e a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto. Tali enti si impegnano ad indicare il nome di un referente che coordina la prestazione lavorativa di ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori. 2. Gli enti garantiscono la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. 4. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia. 5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività secondo le modalità concordate e inserite nel programma per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di procedura penale. La presenza è documentata su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. 6. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, il soggetto ne dà tempestivo avviso per le vie brevi all'ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. L'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. In ogni caso la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto dovrà essere effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice per la messa alla prova, fatti salvi in ogni caso i limiti di cui all', comma 2. 7. L'impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità dipendente dalla temporanea impossibilità dell'ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario sarà comunicato, anche per le vie brevi, dall'ente all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Il recupero dell'orario di lavoro viene effettuato ai sensi del comma 8. 8. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilità per la messa alla prova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2015-06-08;88#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Svolgimento delle prestazioni di lavoro di pubblica utilità (Art. 3 Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilita' ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.) — Testo vigente | Portale Normativo