Art. 3
Modifiche all'allegato 3 al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226
In vigore dal 29 lug 2015
Modifiche all'allegato 3 al decreto ministeriale
12 novembre 2011, n. 226
1. Al punto A5 "Percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, per un punteggio massimo di 5 punti" tra le parole "... somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura" e le parole "indipendentemente se l'impianto è di proprietà del gestore o dell'Ente locale concedente," sono aggiunte le parole "e della relativa quota di ammortamento annuale".
2. Il punto A6 "Investimenti di efficienza energetica nell'ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, per un punteggio massimo di 5 punti", viene sostituito dal seguente:
"Gli interventi di efficienza energetica considerati sono addizionali agli obblighi del distributore di cui all', comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modifiche e integrazioni, e devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, inclusi i territori di eventuali Comuni che siano transitoriamente in regime di concessione comunale, e avere una data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Come previsto nell'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili sia i progetti che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualsiasi tipologia, sia i progetti per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore può anche acquistare i titoli da soggetti terzi, secondo le procedure operative definite dal GSE di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, purchè derivati da progetti aventi le medesime caratteristiche di cui sopra. Il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni.
Il parametro da considerare è la percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali (T) che l'impresa aggiudicataria si impegna ad ottenere, nell'anno t, rispetto all'obbligo che avrebbe un distributore che distribuisca una quantità di gas naturale pari a quella effettivamente distribuita dal concessionario nell'ambito oggetto di gara, nell'anno t-2 (due anni antecedenti all'anno considerato), prescindendo però dal numero delle utenze. Il valore assoluto dell'obbligo cambia anche a causa del progressivo affidamento degli impianti e della evoluzione degli obiettivi nazionali. In pratica, l'obiettivo annuale relativo all'anno t di titoli di efficienza energetica nell'ambito j, qambj, è espresso dalla seguente formula:
qambj = (Vcomambj/∑Vobi)*T*Obnaz
dove
Vcomambj è il volume di gas distribuito nell'anno t-2 nei Comuni dell'ambito j gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito, che il gestore comunica all'Autorità nell'anno t-1;
∑Vobi è il volume di gas distribuito nazionalmente dai soggetti obbligati nell'anno t-2 in base al decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, comunicato dall'Autorità nell'anno t-1;
Obnaz sono gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nell'anno t di cui all', comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
T è la percentuale annuale di titoli di efficienza energetica addizionali offerti in sede di gara.
Qualora per gli anni successivi al 2016 non vengano definiti gli obiettivi nazionali, l'obiettivo annuale per il distributore d'ambito è calcolato con la formula precedente, dove Obnaz mantiene il valore dell'ultimo anno in cui è stato fissato l'obiettivo nazionale e ∑Vobi è pari al volume di gas naturale distribuito a livello nazionale nell'anno t-2.
Il punteggio per l'impresa che offre una percentuale annuale T di titoli di efficienza energetica addizionali è pari a:
P= Pmax × T/Tmax
dove P=Pmax è il punteggio massimo attribuibile a tale criterio
Tmax = 20% è il valore soglia, al di sopra del quale il punteggio non viene incrementato, della percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali rispetto all'obbligo annuale che avrebbe un distributore che distribuisca una quantità di gas naturale pari a quello effettivamente distribuito dal concessionario, due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, nell'ambito oggetto di gara.
Nel caso in cui è effettuata un'unica gara per due o più ambiti confinanti, come previsto nell', comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, l'impegno preso in sede di gara è unico per l'unione degli ambiti, e l'obiettivo annuale è proporzionale alla somma delle quantità di gas distribuito in tutti i Comuni degli ambiti uniti gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito. Gli interventi validi sono quelli sull'intero territorio degli ambiti che si sono uniti. Non vi è alcun obbligo da rispettare a livello di singolo ambito.
L'obiettivo annuale è comunicato ai distributori d'ambito dal GSE in base alle informazioni relative ai volumi distribuiti raccolte dall'Autorità. Entro maggio dell'anno t+1 il distributore comunica al GSE i risparmi certificati che intende annullare per rispettare l'obiettivo dell'anno t, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni dei due anni precedenti. GSE procede alla verifica e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità e al soggetto individuato ai sensi dell', comma 5 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226. Il distributore può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle penali.
Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi il distributore deve comunque versare agli Enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si è impegnato in sede di gara, al prezzo unitario fissato dall'Autorità e con le modalità indicate all'articolo 8, comma 6, del regolamento sui criteri di gara. Inoltre, nel caso di non compensazione degli obiettivi dell'anno precedente all'ultimo trascorso, il distributore è soggetto al pagamento della penale di cui all'articolo 13, comma 5, che viene applicata dal soggetto individuato ai sensi dell', comma 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, come specificato nel contratto di servizio.
Il primo anno di obbligo è il terzo dall'inizio della concessione, in quanto gli obblighi sono basati sul volume di gas distribuito nell'anno t-2.
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi nell'ultimo anno di concessione, che avverrà nell'anno successivo alla cessazione del servizio, il distributore, alla cessazione del servizio, deve versare a garanzia un deposito cauzionale pari all'eventuale penale, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.
Qualora l'impresa effettui investimenti che diano luogo in un anno a un numero di titoli di efficienza energetica addizionali maggiore dell'obiettivo dell'anno in esame, determinato sulla base della percentuale offerta in sede di gara, i titoli di efficienza in eccesso possono essere utilizzati per soddisfare l'obiettivo di titoli di efficienza addizionali degli anni successivi.".
3. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa" comma 1, nei punti i., ii., iii. e iv. le parole "ARG/GAS 120/08" sono sostituite dalle parole: "574/2013/R/gas".
4. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", comma 1, punto iv. le parole "e dall'articolo 32, comma 32.2, lettera a)" sono soppresse.
5. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa" comma 2, le parole "(30% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(ai soli fini dell'impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall'Autorità per l'ispezione delle tubazioni di materiali più diffusi nel periodo 2009-2014, pari a 100% della rete in tre anni mobili, è considerato nella formula pari a 33,3% per il periodo 2014-2019)".
6. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 2, le parole "(70% per le gare effettuate nel periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(70% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019)".
7. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 3 le parole "(20% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(ai soli fini dell'impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall'Autorità per l'ispezione delle tubazioni di materiali più diffusi nel periodo 2009-2014, pari a 100% della rete in quattro anni mobili, è considerato nella formula pari a 25% per il periodo 2014-2019)".
8. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 3, le parole "(50% per le gare effettuate nel periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(50% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019)".
9. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nelle formule dei commi 4 e 8 le parole "LG,PI " sono sostituite con "LO,PI ".
10. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 4 le parole "LG,PI= è il livello generale" sono sostituite dalle parole "LO,PI= è il livello obbligatorio".
11. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 4 le parole "(95% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite con "(90% per il periodo 2014-2019)".
12. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nei commi 4 e 5 le parole "periodo 2009-2012" sono sostituite dalle parole "periodo 2014-2019".
13. Al capitolo 2 "Piano industriale e verifica di offerte anomale" al quarto capoverso le parole "5%, in termini reali, sono considerate anomale" sono sostituite dalle parole "4%, in termini reali, sono considerate soggette a verifica di anomalia".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2015-05-20;106#art-3