Art. 2
Modalità per la pubblicazione del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti
In vigore dal 17 apr 2015
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali, ferma restando l'entrata in vigore fissata dall', comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2015-03-11;38#art-2