Capo V

Art. 27

Clausola di invarianza

In vigore dal 8 apr 2015
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente e senza e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Clausola di invarianza (Art. 27 Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalita' telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo