Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 23 apr 2015
1. Nelle fasi di pianificazione e programmazione dei piani di gestione le Autorità competenti adeguano gli approcci metodologici di determinazione dei costi ambientali e della risorsa al presente regolamento.
2. Fermo restando, in ogni caso, il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000 (Direttiva Quadro Acque - di seguito DQA ), come modificato dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE, nonché dagli articoli 5 e 9 della direttiva stessa, per la programmazione 2015 - 2021 le metodologie disciplinate dal presente decreto si applicano progressivamente nei casi in cui le Autorità già utilizzano metodologie che consentono di conseguire risultati equivalenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 24 febbraio 2015
Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1246
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-02-24;39#art-2