Titolo IV
Art. 27
Decorrenza
In vigore dal 1 mag 2015
1. Le disposizioni del Titolo III si applicano a partire dal corso superiore che avrà inizio nell'anno accademico di entrata in vigore del presente regolamento. Per i corsi precedenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo III del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 febbraio 2015
Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.
n. 803
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-02-18;41#art-27