Art. 2
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156
In vigore dal 2 apr 2015
1. L', comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, è così riformulato:
«4. La quota preliminarmente assegnabile è ripartita tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle quote generiche richieste in relazione alla rispettiva capacità convenzionale definita come la somma della media dei quantitativi di cui all', comma 1, lettera g), e della capacità produttiva annua di cui all', comma 1, lettera d) del soggetto, entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,5 e 0,5. Ai fini del calcolo della predetta capacità convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote generiche.».
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