Capo III

Art. 17

Oneri informativi

In vigore dal 3 feb 2015
1. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° novembre 2012, n. 252, è elencata nell'allegato D) al presente provvedimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 dicembre 2014 Il Ministro della giustizia: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 60
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-12-03;200#art-17

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Oneri informativi (Art. 17 Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.) — Testo vigente | Portale Normativo