Capo III
Art. 10
Registro dei tirocinanti
In vigore dal 3 feb 2015
1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a. il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
b. la sezione e il settore dell'Albo per il quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
c. gli estremi del decreto di riconoscimento;
d. la data di decorrenza dell'iscrizione;
e. il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, l'Ordine provinciale, la sezione e il settore dell'Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all';
f. gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
g. la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
h. la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
i. la data della cancellazione con relativa motivazione.
Storico versioni
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