Art. 2
In vigore dal 1 gen 2015
1. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2014-08-29;159#art-2