Art. 3

Modifiche all'articolo 8

In vigore dal 24 set 2014
1. All' del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta.».
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-08-04;139#art-3

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