Titolo I
Art. 1
Credito di imposta per assunzioni di detenuti o di internati
In vigore dal 6 nov 2014
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante «Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti», come modificata dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, e dall', comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto, in particolare, l' della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, che dispone la concessione di crediti di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti;
Visto, in particolare, l' della legge 22 giugno 2000, n. 193, il quale prevede che ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del finanze, sono determinate le modalità e l'entità delle agevolazioni e degli sgravi concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati o che svolgono attività formativa nei confronti degli stessi;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali», ed, in particolare, l', comma 3-bis, il quale prevede che ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è individuata la misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», ed, in particolare, gli articoli 20, 20-bis, 21, 48, 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà» ed, in particolare, gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto l', comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Considerato il ruolo primario del lavoro nell'attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati e degli internati;
Visto l', comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi, prevede che l'Agenzia delle entrate trasmetta alle amministrazioni ed enti tenuti al recupero, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Attesa l'opportunità di individuare misure idonee a promuovere l'occupazione dei detenuti e di favorire l'organizzazione dei lavoratori all'interno degli istituti penitenziari;
Visto l' della legge 22 giugno 2000, n. 193, che fissa in euro 4.648.112,00 annui il limite di spesa per la concessione dei previsti sgravi e agevolazioni;
Visto l'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che, a decorrere dall'anno 2014, incrementa l'autorizzazione alla spesa di cui all', comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, di euro 5,5 milioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2013, adottato in attuazione dell', comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone che, nell'ambito delle risorse per l'anno 2013, di cui all'elenco 3 allegato alla legge, la somma di 16 milioni di euro sia destinata al Ministero della giustizia per la voce «Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti: , comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193»;
Visto l' del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che estende all'intero anno 2013 l'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell' della legge 22 giugno 2000, n. 193;
Visto l' del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che proroga per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti ministeriali, previsti dall' della legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall', comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
Ritenuta l'opportunità di adottare un unitario decreto ministeriale in luogo dei distinti provvedimenti previsti dall' della legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall', comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, stante l'omogeneità della materia, attinente alle agevolazioni alle imprese che assumono lavoratori in esecuzione di pena o di misura di sicurezza detentive;
Ritenuta, altresì, l'opportunità di differenziare la misura delle agevolazioni in ragione delle risorse finanziarie a disposizione, pari a complessivi euro 20.648.112,00 per l'anno 2013 e ad euro 10.148.112,00 per gli anni 2014 e seguenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 5 dicembre 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3 luglio 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Credito di imposta per assunzioni
di detenuti o di internati
1. Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, per l' anno 2013 e nella misura di euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell', comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 1° gennaio 2013 e non ancora utilizzati in compensazione, si applicano le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell', comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, il credito di imposta è concesso nella misura di euro 300.
3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
4. La presente disposizione si applica, alle stesse condizioni, anche ai rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° gennaio 2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a trenta giorni successivamente al 1° gennaio 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-07-24;148#art-1