Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n. 306
In vigore dal 10 set 2014
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato, più brevemente, «Codice»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n. 306, recante la Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia»;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera e), del Codice, il quale individua i dati giudiziari;
Visti gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, i quali stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
Visto il predetto articolo 20, comma 2, del Codice, il quale prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del citato Codice, assicurando in particolare che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
Rilevato che ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice medesimo;
Visto l'articolo 20, comma 4, del Codice, il quale prevede che l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2 venga aggiornata e integrata periodicamente;
Visto l' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, che, ai sensi dell', comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ha istituito il registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Rilevato che presso il Ministero della giustizia è istituita una pluralità di registri, albi ed elenchi per la tenuta dei quali è necessario il trattamento di dati giudiziari;
Ritenuto di dover specificamente modificare gli allegati al citato decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n. 306, individuando i tipi di dati trattati e le operazioni di trattamento eseguite in sede di tenuta di registri, albi ed elenchi;
Considerato che per quanto concerne i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005;
Vista l'autorizzazione generale n. 7/2013 contenuta nel provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 12 dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 e in particolare quanto disposto ai capi IV e V punto 2, relativamente al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice, reso in data 10 aprile 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 16 giugno 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n. 306
1. Al decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n. 306, l'allegato n. 18 è sostituito dall'allegato I del presente decreto.
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