Art. 1
In vigore dal 15 lug 2014
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Visto l', comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
Visti gli articoli 101, 102, 110, 130, nonché, in particolare, l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell', comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali;
Visto l', comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 giugno 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 giugno 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo unico
1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prima domenica di ogni mese è in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all', comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.";
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo la parola "gratuito", sono inserite le seguenti: "agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all', comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee";
2) alla lettera e), le parole "o che abbiano superato il sessantacinquesimo" sono soppresse.
2. Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 giugno 2014
Il Ministro: Franceschini
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. 2516
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.beni.e.attivita.culturali.e.turismo:decreto:2014-06-27;94#art-1