Art. 1
Recupero forfettizzato
In vigore dal 11 set 2014
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 205 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 3, lett. e), dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare i commi 1 e 2 secondo i quali la misura del recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 gennaio 2014;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Recupero forfettizzato
1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell' o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.
Storico versioni
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