Art. 3

In vigore dal 1 giu 2014
1. Il Comandante generale della Guardia di finanza dispone, con propria determinazione, il transito di cui all' ovvero il diniego al transito in caso di mancanza dei requisiti previsti dall', comma 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-04-14;77#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento concernente le modalita' di transito degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo. — Testo vigente | Portale Normativo