Capo I
Art. 1
Ambito applicativo
In vigore dal 3 apr 2014
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli , comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;
Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito applicativo
1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-03-10;55#art-1