Capo II
Art. 4
Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese
In vigore dal 8 apr 2014
Modalità di considerazione del rating di legalità
delle imprese
1. Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.
2. Le banche definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie.
3. Le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.
4. Ai fini del presente articolo, l'impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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