Capo II

Art. 11

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, in materia di corsi di formazione e procedure per l'abilitazione del personale docente di autoscuola.

In vigore dal 1 apr 2014
1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.»; b) all', comma 1, ed all', comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»; c) agli , dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»; d) all', dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.»; e) all', comma 1, dopo le parole: «di cui all'allegato 2, lettera A),» sono inserite le seguenti: «relativa alle peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi,»; nel comma 2, dopo le parole: «secondo il programma di cui all'allegato 1» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle ore già oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori»; dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il soggetto che sia titolare tanto dell'abilitazione di insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi della previgente normativa, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui agli .».
Storico versioni

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