Art. 2

Classificazione delle società per fasce di complessità

In vigore dal 1 apr 2014
Classificazione delle società per fasce di complessità 1. Le società alle quali è applicabile il presente decreto sono classificate in tre fasce, determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessità organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche delle stesse società. Tali indicatori - da desumere dai bilanci approvati, consolidati ove esistenti - sono: a) «valore della produzione»; b) «investimenti»; c) «numero dei dipendenti». Relativamente a tali indicatori, si fa riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi. 2. Sulla base degli indicatori di cui al comma 1, le fasce sono così individuate, tenendo presente, per le fasce n. 1 e n. 2, la necessità del superamento della soglia per tutti i parametri: ===================================================================== | |  Valore della | | Numero dei | | | produzione | Investimenti | dipendenti | |  Fascia |(milioni di euro)|(milioni di euro)  | (unità) | +============+=================+===================+================+ |  1 | ≥ 1.000  | ≥ 500  | ≥ 5.000 | +------------+-----------------+-------------------+----------------+ |  2 | ≥ 100  | ≥ 1  | ≥ 500 | +------------+-----------------+-------------------+----------------+ |  3 | < 100  | < 1  | < 500 | +------------+-----------------+-------------------+----------------+ 3. Al fine di garantire coerenza rispetto agli asset patrimoniali gestiti, le società classificabili rispetto ai suddetti parametri nella fascia 3, qualora abbiano un patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro, sono classificate comunque nella fascia 2. 4. La società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni, non essendo classificabile sulla base degli indicatori di cui al comma 2 e in considerazione della complessità operativa e della rilevanza nell'ambito della finanza pubblica, ricade nella fascia 1. 5. La società costituita ai sensi dell' del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, classificabile, alla data del presente decreto e sulla base degli indicatori di cui al presente articolo, nella fascia 2, non può ricadere in una fascia inferiore, qualora per effetto dell'operazione di scissione di cui all', comma 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non superasse tutte le soglie dei parametri di cui al comma 2.
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