Art. 3

Banca dati

In vigore dal 18 ott 2013
1. Presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la banca dati di cui all', comma 1, lettera c). 2. Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni di cui all', comma 1, nonché la successiva operatività dei sistemi di controllo previsti dall'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n.1 del 2012, la banca dati è alimentata in tempo reale, all'atto del rilascio del certificato di assicurazione, di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, in ogni caso, entro il termine di decorrenza della copertura di cui all'articolo 1901 del codice civile, nonché all'atto della sospensione o dell'eventuale scadenza anticipata delle coperture assicurative della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore. A tale adempimento provvedono le imprese di assicurazione, direttamente o, ferma restando la loro responsabilità e garantendo comunque la veridicità, tempestività e validità delle informazioni, per il tramite degli intermediari di assicurazione che ne hanno rappresentanza, attraverso collegamento web ed idonee interfacce messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, ovvero avvalendosi, in alternativa, di sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza delle imprese di assicurazione. 3. Le informazioni relative alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi sono rese disponibili mediante l'accesso telematico gratuito alla banca dati da parte di chiunque ne abbia interesse. 4. Limitatamente alle sole informazioni, corrispondenti a quelle dei contrassegni, contenute nella banca dati di cui al presente regolamento, la trasmissione dei dati relativi alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, rilevanti in chiave antifrode, prevista al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 si attua, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 21, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
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