Art. 1
Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140
In vigore dal 24 set 2013
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;
Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le principali fasi in cui si articola l'attività notarile, nonché, in via meramente esemplificativa, alcune delle attività che rientrano in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalità di tale integrazione normativa è solo quella di far emergere e valorizzare la complessità della attività notarile senza in questo modo introdurre una suddivisione delle fasi dell'attività del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, atteso che la specificazione delle attività non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;
Ritenuto di non accogliere l'invito formulato dal Consiglio di Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto l'impianto generale è rimasto fermo e non induce aumenti dei compensi;
Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla individuazione di due sezioni all'interno della tabella D - Notai («altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice, trattandosi di parametri e non tariffe;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 luglio 2013;
Adotta
il seguente regolamento:
Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140
1. All'articolo 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1 bis. L'attività notarile si articola in tre fasi: fase istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attività: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalità pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo di esempio: controllo di legalità del contenuto dell'atto, controllo della validità delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di costituzione di società di capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto con versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalità ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.».
2. All'articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,» sono sostituite dalle seguenti: «reale».
3. All'articolo 32, comma 3, dopo la parola «garanzia» è introdotta la parola: «personale» e le parole «tra lo 0,14» sono sostituite dalle parole: «tra il 2, 14».
4. All'articolo 32, comma 7, secondo periodo, le parole «euro 25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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