Art. 4

Ulteriori prestazioni

In vigore dal 26 ott 2013
1. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, potranno essere individuati ulteriori prestazioni non ricomprese nell' del presente regolamento, aventi le caratteristiche prescritte dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, non comprese nel presente regolamento.
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