Art. 1
Oggetto del regolamento
In vigore dal 19 lug 2013
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. n), e sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli ;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il combinato disposto dei citati della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 cit., in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 64, comma 4-ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 e fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell', comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito d.m. n. 249 del 2010), e in particolare gli articoli 5, 11 e 15, concernenti la disciplina degli accessi ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;
Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, con il quale è stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, già sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, del riconoscimento del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, con il suggerimento all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti;
Visto il parere reso in via definitiva dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di servizio;
Considerato che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Considerato che in base al citato articolo 39 l. n. 449 del 1997 la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto turn over del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema;
Considerato inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30 per cento, prevista dal menzionato articolo 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 è insufficiente a coprire le suddette disponibilità temporanee;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione dei citati articoli 5 e 15, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
Preso atto che l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come già rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;
Ravvisata, in base alle considerazioni svolte, la necessità di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012 e valutato di conformarsi parzialmente al predetto parere in relazione: a) alla proposta di introduzione di una lettera d) all'articolo 15, comma 1-ter, in quanto il cumulo, nello stesso anno, di servizi di tipologia diversa non offre le necessarie garanzie di qualità e continuità del medesimo che costituiscono il necessario presupposto all'istituzione dei percorsi per quanto sostenuto in premessa; b) all'ampliamento agli "enti di formazione accreditati dal MIUR" della possibilità di istituire convenzioni con le istituzioni universitarie ed AFAM, ritenendo sufficienti le modifiche introdotte; c) all'equiparazione della durata del percorso formativo per i diplomati magistrali a 41 crediti formativi universitari, in quanto già i predetti percorsi rappresentano una drastica riduzione dei percorsi ordinamentali attualmente previsti in cinque anni;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 settembre 2012, e ritenuto di non conformarsi alla proposta di modifica alla valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 15, comma 13, lettera a), in quanto i percorsi abilitanti speciali rivestono un carattere straordinario e limitato, mentre è ordinamentale la scelta di valorizzare i titoli di servizio;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza n. 13 del 28 settembre 2012;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 12 ottobre 2012, e ritenuto di non conformarsi alle proposte di modifica alla tabella 11-bis, in quanto i settori accademici indicati non consentono l'acquisizione delle competenze previste, ma di recepire le modifiche atte a rendere la predetta tabella compatibile con le istituzioni dell'Afam;
Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 dicembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 gennaio 2013;
Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, espressi, rispettivamente, il 29 gennaio 2013 e il 6 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti condizioni formulate dalla VII Commissione della Camera dei deputati: n. 1, in quanto la definizione dei punteggi da attribuire ai diversi percorsi di abilitazione nella fase di inserimento nelle graduatorie di istituto è materia non appartenente a questo provvedimento, i cui confini sono delimitati dalla norma di delega, ma rientra in un diverso regolamento disciplinante il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; n. 4, in quanto i requisiti di servizio vanno riferiti all'anno scolastico antecedente l'attivazione dei percorsi speciali prevista a decorrere dall'anno accademico 2012-2013, al fine di consentire il contestuale svolgimento con i percorsi di abilitazione ordinamentali, già avviati a decorrere dal medesimo anno; n. 5, in quanto il percorso speciale di abilitazione non prevede la presenza di figure tutoriali;
Ritenuto di accogliere la condizione n. 2 della VII Commissione della Camera dei deputati nei limiti consentiti dalla normativa vigente e di considerare soddisfatta la condizione n. 3, in quanto l'attivazione dei percorsi speciali abilitanti è già implicitamente estesa al comparto Afam;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1573 del 6 marzo 2013;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell', comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
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