Art. 7
Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche
In vigore dal 21 mag 2013
1. Le università disciplinano con proprio regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione;
b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.
Storico versioni
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