Art. 13

Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato

In vigore dal 21 mag 2013
1. I soggetti accreditati provvedono al finanziamento dei corsi di dottorato. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università nei limiti delle disponibilità finanziarie del Ministero stesso, tenuto conto di quanto previsto dall', comma 1. 2. Il finanziamento ministeriale è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto dei seguenti criteri: a) qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti; b) grado di internazionalizzazione del dottorato; c) grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio-economico; d) attrattività del dottorato; e) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei; f) sbocchi professionali dei dottori di ricerca. 3. Il Ministero può destinare annualmente una quota dei fondi disponibili a una o più delle seguenti finalità: a) finanziamento diretto di borse di dottorato a seguito di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici; b) cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni; c) incentivazione, sentito il CEPR, di corsi di dottorato in settori strategici o innovativi individuati dal Ministero ovvero di dottorati svolti in convenzione o in consorzio con imprese e pubbliche amministrazioni; d) finanziamento di una quota premiale destinata a promuovere la residenzialità e l'attività di didattica e di ricerca di corsi di dottorato di qualificazione particolarmente elevata a livello internazionale, individuati a seguito di procedure nazionali di selezione. 4. In relazione a corsi di dottorato attivati con il contributo di più istituzioni si tiene conto, per i fini di cui al presente articolo, dell'apporto di ciascuna alle attività del dottorato.
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Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato (Art. 13 Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.) — Testo vigente | Portale Normativo